14-05-2009
Legge 104/92
Tra i quesiti che ci pervengono quotidianamente dai genitori, dai nostri associati, spesso riguardano l'applicazione dell'art. 33 della legge 104/92 (permessi retribuiti a favore dei lavoratori disabili in stato di gravità o familiari di persone handicappate cui prestare assistenza) o l'indennità di frequenza. Entrambi seguono percorsi diversi per il loro riconoscimento, ma possono essere richiesti allo stesso tempo. Per ottenere maggiori informazioni sulla legge 104/92 e sull'indennità di frequenza o altre applicazioni della legge, la figura che meglio può supportare le vostre richieste è l'assistente sociale o del vostro comune o dell'usl di residenza.
Handicap e disabilità
Le agevolazioni lavorative previste dalle norme
Il lavoratore o la lavoratrice con figlio gravemente disabile o che assiste un familiare o affine (entro il 3° grado) gravemente disabile, o il lavoratore o la lavoratrice con grave disabilità, ha diritto:
- a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso
- a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
I lavoratori affetti da patologie oncologiche e con ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita, hanno la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale). Tale possibilità è data a tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato. La lavoratrice o il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro per i motivi di cui sopra, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La stesso diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è concesso inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori che assistono familiari o persone conviventi, se
1) la patologia oncologica riguarda il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice
2) l'assistenza riguarda una persona convivente con la lavoratrice o con il lavoratore richiedente, la quale possiede contemporaneamente, poiché totalmente e permanentemente inabile al lavoro
- un riconoscimento del 100% di invalidità
- un riconoscimento di gravità dell'handicap
- il diritto all'indennità di accompagnamento perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
Il diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuto infine alla lavoratrice o al lavoratore
- con figlio convivente di età non superiore a 13 anni
oppure
- con figlio convivente - di qualsiasi età - portatore di handicap (con riconoscimento della stato di handicap senza gravità).
Inoltre, la normativa istituisce i seguenti congedi e permessi, che sono fruibili se la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno in istituto. Tali permessi sono:
Permessi fino al 3° anno di vita del bambino
disabile
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in
situazione di gravità, hanno diritto:
- al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino
- oppure, in alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino
Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale o ai permessi orari anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.
Rimane ferma l'alternatività del diritto e quindi l'impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti. E' invece possibile che un genitore fruisca dei congedi previsti per la maternità e la paternità e l'altro genitore fruisca, nello stesso periodo, del congedo per handicap.
In alternativa al prolungamento del congedo parentale vi è la possibilità di fruire di riposi orari retribuiti di due ore al giorno (orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero di un' ora (orario di lavoro inferiore a 6 ore). Nel 1° anno di vita del figlio, in casi particolari e cioè se le cure non possono essere garantite durante le due ore di permesso per allattamento previste per la generalità dei neonati poiché vi è una particolare e diversa difficoltà del bambino con handicap sin dalla tenerissima età, è possibile fruire del cumulo del permesso per allattamento con le due ore di permesso per handicap.
Eccezione al requisito di non ricovero in istituto: nel caso di bambino di età inferiore a 3 anni che sia ricoverato in struttura ospedaliera per intervento chirurgico o a scopo riabilitativo, se i medici certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, il ricovero è compatibile con il diritto del genitore ai permessi.
Permessi dopo il 3° e fino al 18° anno di vita
del disabile
I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni
di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente.
Al genitore richiedente spetta anche se l'altro non ne ha diritto o
se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di prestare
assistenza.
I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o
affidatari.
I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori
anche con assenze contemporanee degli stessi. I tre giorni di
permesso mensile possono essere frazionati in ore in modo da
permettere, la lavoratore richiedente di fruire di una
flessibilità dell'orario di lavoro. E' possibile che un
genitore fruisca del congedo parentale (entro gli otto anni del
figlio) mentre l'altro genitore fruisce dei permessi mensili per
handicap.
Permessi dopo il 18° anno di vita del
disabile
I genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli maggiorenni
hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito,
anche continuativi nel mese.
I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori
anche con assenze contemporanee degli stessi. I tre giorni di
permesso possono essere frazionati in ore.
Nel caso in cui il figlio disabile convive con i genitori, il
diritto ai tre giorni di permesso per il genitore lavoratore
richiedente prescinde dalla condizione che la madre sia lavoratrice
o che non vi sia altra persona in grado di prestare assistenza.
Invece, nel caso in cui non vi sia convivenza, il diritto
è subordinato al requisito di continuità ed
esclusività dell'assistenza e alla non presenza, nel nucleo
familiare del portatore di handicap, di altri soggetti non
lavoratori (compresa la madre) in grado di prestare
assistenza.
Non è richiesta la convivenza con il genitore che fruisce
dei permessi, né i requisiti di continuità ed
esclusività dell'assistenza che si realizzano con una
assistenza che abbia i caratteri di "sistematica e adeguata" alle
esigenze del familiare disabile.
Permessi per assistere un familiare o affine entro il
3° grado
Il lavoratore o la lavoratrice che assistono un familiare o affine
entro il 3° (ivi compreso il coniuge) hanno diritto ad un
permesso di 3 giorni al mese. Il permesso è retribuito ed
utile per il trattamento pensionistico. Può essere
frazionato in permessi orari. Non è richiesta la convivenza
con il familiare disabile ma l'assistenza per essere continua deve
avere il carattere della sistematicità e
dell'adeguatezza.
Importanti orientamenti giurisprudenziali hanno allargato le maglie del diritto, e quindi :
- la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti
- la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere che, all'interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi della legge 104.
- il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede la persona disabile, offre tuttavia un'assistenza continua poiché sistematica ed adeguata alle esigenze dello stesso familiare disabile In questi casi è necessario però produrre un "Programma di assistenza" (a firma congiunta) che illustri le modalità e le finalità dell'assistenza.
- La presenza di un assistente familiare (badante, personale di associazioni "no profit" o di strutture pubbliche) è compatibile con la fruizione delle agevolazioni lavorative da parte del familiare richiedente.
- Per ricovero a tempo pieno (ostativo alla fruizione delle agevolazioni lavorative) si deve intendere che la persona gravemente disabile è ricoverata per le intere 24 ore. Tuttavia se la persona ricoverata si trova in coma vigile e/o in situazione terminale, sussiste il diritto alle agevolazioni per il lavoratore o la lavoratrice richiedente.
Permessi per il lavoratore disabile
Il lavoratore affetto da grave disabilità ha
diritto:
- a tre giorni di permesso mensile retribuito
- oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).
I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate oppure frazionati in permessi orari.
Decorrenza dei benefici
L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda
all'Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all'ente datore
di lavoro.
Rinnovo della domanda
Nel settore privato, l'Inps ha disposto che la domanda sia
rinnovata annualmente; va allegata una dichiarazione di
responsabilità da cui si riscontri che non si sono
verificate rettifiche o revoche della situazione sanitaria
precedente.
Adempimenti del datore di lavoro
L'effettivo pagamento é effettuato dal datore di lavoro che
poi, nel caso di dipendente privato, recupera l'importo con il
conguaglio sui contributi dovuti all' Istituto previdenziale
(Inps).
Retribuzione e contribuzione
Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura
pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la
paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota
tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai
diversi contratti nazionali di lavoro.
La contribuzione figurativa accreditata è piena.
Le due ore di permesso retribuito giornaliero
sono retribuite interamente si a nel settore privato sia nel
settore pubblico.
La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva,
mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa
pari al 200% del valore dell'assegno sociale dell'anno in
corso.
In questo caso il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il
valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la
contribuzione volontaria.
I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti
sia nel pubblico sia nel privato.
L'accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico
e figurativo per il settore privato.
